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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 313

Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 503 (in G.U. 13/08/1977, n.221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1977)
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Testo in vigore dal:  14-8-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato
((al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976))
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