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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 307

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonchè del termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 500 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1977)
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Testo in vigore dal:  18-6-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate aventi scadenza nell'anno 1977, purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma dei predetti articoli concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.