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DECRETO-LEGGE 4 maggio 1977, n. 187

Revisione generale dei prezzi dei medicinali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1977, n. 395 (in G.U. 13/07/1977, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1977)
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Testo in vigore dal:  14-7-1977
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Art. 5


A decorrere dal 1 giugno 1977, l'art. 26 della convenzione 29 marzo 1974 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici, di cui al precedente art. 4, è abrogato.
Dalla stessa data le farmacie sono tenute a corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90 per cento dell'importo lordo, richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta.
((Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare))
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