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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1977, n. 58

Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 maggio 1977, n. 183 (in G.U. 13/05/1977, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1977)
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Testo in vigore dal:  15-3-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza ai modificare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.