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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3

Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1977, n. 63 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1977)
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Testo in vigore dal:  19-1-1977

Art. 2


Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quelli per la sanità e per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le occorrenti norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.
Il decreto potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.