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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 865

Proroga del termine di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 febbraio 1977, n. 41 (in G.U. 01/03/1977, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1977)
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Testo in vigore dal:  31-12-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Il termine del 31 dicembre 1976 stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, è prorogato al 30 giugno
1977.
Gli uffici che hanno svolto l'attività prevista dal primo comma del predetto art. 8 come sedi distaccate di altri uffici continuano a svolgere la medesima attività fino al 30 giugno 1977.