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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 (in G.U. 07/12/1976, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  8-12-1976
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Art. 9-bis

((Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtù dei decreti del Ministro per i trasporti, emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è quella risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.
La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.
La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.
Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonché il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.))