DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 22-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  Al  personale  comandato in missione in localita' delle province di
Udine  e  Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con
gli  interventi  di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite
dalla  calamita'  naturale  di  cui  ai  decreti  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976,
compete  la  indennita'  di  trasferta  di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.((7))
  Per  le  prestazioni  di lavoro straordinario rese dal personale di
cui  al  primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province
di  Udine  e  Pordenone,  comunque  a  disposizione  del  commissario
straordinario  per  le  speciali  esigenze  di  cui allo stesso primo
comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3
luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557.
  Per  le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al
19  settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle
localita'  previste  dal  primo comma, in relazione alle esigenze ivi
indicate,  non  trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo
3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 749.
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AGGIORNAMENTO (7)
La  L.  26  luglio  1978, n.417 ha disposto (con l'art.1 comma 4) che
"L'aumento  dell'indennita'  di  trasferta  previsto dall'articolo 7,
primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  30  ottobre  1976,  n.  730, resta
assorbito  dalle  nuove  misure  di  cui  al primo comma del presente
articolo."