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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  22-8-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 7


Al personale comandato in missione in località delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità naturale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976, compete la indennità di trasferta di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.
((7))

Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557.
Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 26 luglio 1978, n.417 ha disposto (con l'art.1 comma 4) che "L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo."