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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


I trattamenti
((di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis))
non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione.
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.
((I trattamenti di cui al primo comma, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie))
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