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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  20-9-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 11



Ai titolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'I.N.P.S., rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 300.000 una tantum , maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.
Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'I.N.P.S. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 20) che "La sovvenzione speciale di cui all'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio
1976, n. 336, è elevata a L. 500.000."