stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 15



Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.
Nessuno abbuono compete, agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite del misuratore meccanico saggiatore.