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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  22-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione


Il "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 85 miliardi.
Con le disponibilità del "fondo di rotazione" possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimmobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorché dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.
I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.
Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma.
Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata del "fondo di rotazione", di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n.552 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n.642 ha disposto (con l'art.1) che "Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002."