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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 17

Contributi alle regioni


È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1979 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la concessione alle regioni di contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale.
Il contributo resta stabilito nella
((misura del 50 per cento))
del costo della fornitura.
Il piano di riparto dei contributi viene stabilito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni.
((I veicoli di cui al primo comma dovranno uniformarsi alle caratteristiche funzionali indicate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - il quale ne approverà, in relazione all'uso cui essi sono destinati, i corrispondenti tipi unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.))