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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 6

Edilizia convenzionata
((Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
II Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.))