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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 15

Contributi speciali


È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali
((per le finalità))
dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
((con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N. 492))
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La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N. 492))
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