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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal:  1-7-1977
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Art. 8


A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti e casse assistenza malattia nonché agli enti previdenziali per le gestioni di malattia, di assumere nuovo personale, fatto salvo l'espletamento dei concorsi in atto e comunque già indetti.
Agli enti medesimi è fatto divieto di deliberare la istituzione di nuove strutture o servizi sanitari.
Eventuali deroghe al comma precedente per dimostrate improrogabili esigenze debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e con la regione interessata.
Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche nel caso di copertura di posti già vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GIUGNO 1977, N.349))

Sono nulle le clausole degli accordi a carattere regionale, provinciale o locale, stipulati dagli enti, casse e gestioni di assistenza malattia con le categorie di cui al precedente comma, che contemplino tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti da accordi a carattere nazionale in vigore tra le stesse parti.