DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal: 1-7-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto e sino
all'entrata  in  vigore della riforma sanitaria e' fatto divieto agli
enti  e casse assistenza malattia nonche' agli enti previdenziali per
le  gestioni  di  malattia,  di assumere nuovo personale, fatto salvo
l'espletamento dei concorsi in atto e comunque gia' indetti.
  Agli enti medesimi e' fatto divieto di deliberare la istituzione di
nuove strutture o servizi sanitari.
  Eventuali  deroghe al comma precedente per dimostrate improrogabili
esigenze  debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro per
la sanita', di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e
la previdenza sociale e con la regione interessata.
  Limitatamente  al  personale  sanitario  l'autorizzazione di cui al
comma  precedente puo' essere concessa anche nel caso di copertura di
posti  gia' vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  Le  casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad
assunzioni  di  carattere  temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile
1962,  n.  230,  in  relazione  ad  assenze di personale di ruolo per
aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e
per gravidanza e puerperio.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GIUGNO 1977, N.349))
  Sono  nulle  le  clausole  degli  accordi  a  carattere  regionale,
provinciale  o  locale,  stipulati  dagli  enti,  casse e gestioni di
assistenza  malattia con le categorie di cui al precedente comma, che
contemplino tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti
da accordi a carattere nazionale in vigore tra le stesse parti.