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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 260

Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1980)
Testo in vigore dal:  28-4-1980
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Art. 7

((Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.
Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze))
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