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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259

Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 384 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1975)
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Testo in vigore dal:  29-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e a all'8,75 per cento.
I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.
Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.
Per l'anno 1974 è istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura:
5 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire;
10 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire.
L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente è riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a lire dieci milioni))
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