stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-8-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 3-quinquies

Art. 3-quinques

((I primi due commi dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:
"È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno.
L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.
La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87))
.