stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  2-5-1974

Art. 6


Il primo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
"Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 30% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17".