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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  1-1-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1977, N.904.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N.461.
Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600 non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N.461.
Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N.461.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N.461.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))
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Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602.