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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  22-2-1979
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Assegni di studio)


Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire.
Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. È fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minute.
Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30% da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna; sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto.
Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile sia superiore a L. 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:
a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;
b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;
c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.
((8))

Agli studenti del primo anno l'assegno, per la quota corrisposta in denaro, è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.
Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente.
Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.
Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.
Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1) che "Il reddito annuo per avere titolo, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a L. 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, elevabile di L. 300.000 per ciascun figlio a carico".