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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  3-6-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Assegni biennali di formazione scientifica e didattica)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1978, N. 817 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 FEBBRAIO 1979 N. 54.
Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.
L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.
Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa ivi compresa la conferma salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente art. 5.
Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma precedente, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, già espletati o in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.
Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.
Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obbiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.
I relativi concorsi sono banditi dall'università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.
L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.
I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.
Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio e di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione.
Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.
Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.
I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P., loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.(6)(8)
((13))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L.4 febbraio 1977 n. 21, ha disposto (con l'art.1, comma 2) che " A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto-legge è elevato a lire 2 milioni 700.000."
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "gli assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 28 maggio 1981, n.255, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 391 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde".