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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  1-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Stabilizzazione dei professori
e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)
((IL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N.382 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale. (3)
I professori incaricati stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede.
Per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.
Nuovi incarichi di insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:
1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;(9) 2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);
5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).
I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.
Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente è equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario.
È applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio 1975 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1975, n. 126) nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 febbraio 1980 n. 16, (in G.U. 1a s.s. 20.02.1980 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del n. 1, comma sesto, art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per l'Università) - convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 - nella parte in cui non comprende tra coloro che esercitano attività professionale o consulenza professionale retribuita anche i dipendenti pubblici e privati".