DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Universita'.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal: 1-8-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                   (Stabilizzazione dei professori
        e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)

  ((IL  D.P.R.  11 LUGLIO 1980, N.382 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  In  nessun  caso  puo' essere accordata la stabilizzazione a coloro
che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si
siano  avvalsi  delle  speciali norme sull'esodo dei funzionari delle
carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  La  stabilizzazione  e'  subordinata alla cessazione dalla carica o
ufficio   ricoperti  per  i  funzionari  dello  Stato  con  qualifica
dirigenziale,   i   magistrati   ordinari   ed   amministrativi,  gli
appartenenti  ai  ruoli  diplomatico  e  consolare,  gli ufficiali in
servizio  permanente  di  tutte le armi e della pubblica sicurezza, i
presidenti,   i   vicepresidenti,   gli  amministratori  delegati,  i
direttori  o  i  segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche
economici, a carattere nazionale. (3)
  I  professori incaricati stabilizzati, qualora il corso di cui sono
incaricati  sia  assegnato  ad  un  docente  di ruolo ovvero cessi di
essere  attivato,  sono  utilizzati su deliberazione del consiglio di
facolta' per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o,
con  il  loro  consenso,  per  un  corso  di  insegnamento affine. La
posizione  di  incaricato  stabilizzato si conserva anche nel caso di
passaggio  ad  un  altro  incarico presso la stessa od altra facolta'
anche di diversa sede.
  Per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento
anteriormente   all'entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento
restano  in  vigore  le  disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3
giugno  1971,  n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il
diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non
oltre l'anno accademico 1974-75.
  Nuovi  incarichi  di  insegnamento  possono essere proposti solo se
retribuiti,  nei  limiti  di  cui all'art. 11 della legge 24 febbraio
1967, n. 62.
  Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi
della  relativa  disciplina  o  di disciplina strettamente affine che
siano  laureati  da  almeno  tre anni o, nel caso siano sprovvisti di
laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', secondo il
seguente ordine di precedenza:
    1)  gia'  incaricati  o  assistenti  di  ruolo che non esercitino
attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita;(9)
    2)  professori di ruolo che non esercitino le medesime attivita';
in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24
febbraio 1967, n. 62;
    3)  liberi  docenti  o  studiosi  che  abbiano recato con le loro
pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
    4) gia' incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle
condizioni previste al punto 1);
    5)  professori  di  ruolo  che  non  si  trovino nelle condizioni
previste al punto 2).
  I  bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate,
sono resi pubblici.
  Al  fine  di  determinare  la retribuzione annua lorda spettante ai
sensi  dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1965,  n.  749  e successive modificazioni e integrazioni, al
libero docente e' equiparato il cultore della materia con sei anni di
incarico di insegnamento universitario.
  E'   applicabile   ai   professori   incaricati   stabilizzati   la
possibilita'  di  ottenere  il  congedo  straordinario per ragioni di
studio  o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari
dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio 1975 n. 110 (in G.U. 1a
s.s.    14.05.1975,   n.   126)   nel   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1  della  legge  30 novembre 1973, n. 766,
nella  parte  in  cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1
ottobre 1973, n. 580, ha conseguentemente dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 comma 3.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 febbraio 1980 n. 16, (in
G.U.  1a  s.s.  20.02.1980  n.  50)  ha  dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  del n. 1, comma sesto, art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n.
580   (misure   urgenti   per   l'Universita')   -   convertito,  con
modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 - nella parte in cui
non  comprende  tra  coloro  che esercitano attivita' professionale o
consulenza  professionale  retribuita  anche  i dipendenti pubblici e
privati".