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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  11-2-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario)


Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonché i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura è soppressa.
((13))

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti e di ruolo.
Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Le domande e di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.
Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenuto a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.
In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.
Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.
Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.
In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74 per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973.
A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza.
La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine. La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo.
Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.
Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:
a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5;
b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;
c) tecnici laureati. (7)(8)
Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonché, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea.
Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.
Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.
Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.
Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo.
Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purché deliberati entro il 28 febbraio 1974.
Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha diposto (con l'art. 24, comma 1) che " La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo
all'entrata in vigore della citata legge di conversione."
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1) che "La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e già prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979". all'entrata in vigore della citata legge di
conversione."
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AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982 n. 20, (in G.U. 1a s.s. 10.02.1982 n. 40) ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794" ("Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra la regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del policlinico "Umberto I" "), convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739".