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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  29-4-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

(Trattamento economico del personale docente universitario)


Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.
Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1987, N. 57, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 1987 N. 158))
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Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.
L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1980, N. 28.
Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo. (4)(5)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 maggio 1975, n.170 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria".
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 23.07.1975 n. 195),ha dichiarato " l'illegittimità derivata dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n. 766), per la parte che riguarda i docenti universitari con parametro 825."