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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 566

Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1973, n. 685 (in G.U. 15/11/1973, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1975)
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Testo in vigore dal:  16-11-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533,))
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((...))
Sono estese all'Amministrazione giudiziaria le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.
All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello nell'ambito della rispettiva competenza
((...))
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((All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza))
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