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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 566

Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1973, n. 685 (in G.U. 15/11/1973, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1975)
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Testo in vigore dal:  16-11-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la normalizzazione dei servizi giudiziari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giusti zia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo))
.
L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:
a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano;
b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria;
c) nozioni di procedura civile e penale;
d) nozioni di contabilità dello Stato.
La commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e da
((altri tre membri))
, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di seconda classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura.
La commissione dispone di sessanta voti.
Consegue l'idoneità il candidato che riporta una votazione non inferiore a quarantadue.
((La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato))
.
Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni in vigore per i concorsi di accesso nell'amministrazione dello Stato.