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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1971, n. 290

Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1971, n. 475 (in G.U. 27/07/1971, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1976)
Testo in vigore dal:  28-7-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area flegrea, è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
b) agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto per accertarne le cause e le evoluzioni e per indicare le parti dell'abitato da trasferire;
c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad
((attività commerciali, artigiane e professionali))
e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica per la quale si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641;
e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono necessarie per l'attuazione della presente legge;
f) alla sistemazione e risanamento delle parti dell'abitato da trasferire in altra sede;
g) al ripristino
((di edifici pubblici e di uso pubblico))
di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonché ad opere di presidio e consolidamento;
((h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-bis))
.
((All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonché alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania))
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