stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-12-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 31

((Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari:
un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupano meno di 50 dipendenti e il cui capitale
investito non superi i 500 milioni di lire, nonché un massimale
retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre
aziende.
Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per
cento del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modiFicazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva prevista dalla tabella B annessa alla stessa legge è ridotta al 15,40 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli dalla tabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.
Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.
Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.
Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sarà versato all'INAM che provvederà a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.
A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera b), punto 1, della legge 29 maggio 1967, n. 369.
Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973, i massimali retributivi di cui al primo comma sono elevati da lire 2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire 3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire 4.400 per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e con capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per tutte le altre aziende.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, le aliquote contributive di cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1 gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari))
;