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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1970, n. 870

Attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 (in G.U. 29/01/1971, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1982)
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Testo in vigore dal:  30-1-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il monopolio della coltivazione,
((della prima trasformazione))
dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, è abolito.
A partire dal raccolto della campagna agricola 1970, il tabacco greggio è sottoposto alla organizzazione comune dei mercati disciplinata dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L. 94/1 del 28 aprile 1970.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le amministrazioni interessate, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei provvedimenti adottati dalle Comunità europee nell'ambito del Regolamento comunitario di cui al precedente comma.