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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370

Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 (in G.U. 08/08/1970, n.200).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal:  9-8-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate
((comprese quelle allo estero))
in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
((Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.))
((Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.))