stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701

Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 (in G.U. 27/12/1969, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  28-12-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

(((Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria))
((Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo.
In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano l'esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.
Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantochè non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.
Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:
"Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".
Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:
"Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni"))
.