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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1232

Provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 6 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1969)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, recante primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

((Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968))
, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 5.
È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali
((e marittime))
, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.
((I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970))
.
Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.