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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  17-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere:
a) al ripristino di opere di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784
((e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio))
;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;
d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commercialii ivi comprese le farmacie, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;
e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
f) al trasferimento di abitati;
g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;
i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.
I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione.