DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 16-2-1969
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52.

  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7
  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7))
  La  misura  dei  contributo  e  determinata  in  base  alle entrate
accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il
contributo  speciale  di  cura,  e in base al gettito dell'anno 1965,
aumentato  dello  incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le
imposte di consumo.
  Per gli effetti di cui ai precedenti commi, e' autorizzata la spesa
di  lire  dieci  miliardi da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.