DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 31-12-1966
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 41-ter.

  ((I  finanziamenti  a  favore delle imprese industriali, artigiane,
commerciali,  alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate,
ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a
10  anni,  anche  in  deroga  alle  norme  di  legge e di statuto che
disciplinano  l'attivita' degli istituti e aziende di credito ammessi
ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito
alle imprese artigiane)).