DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-11-1966
                              Art. 40.

  Il  fondo  per  il  concorso statale nel pagamento degli interessi,
costituito  presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e'
aumentato  dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli
Istituti  e  le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi
di  interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese
di cui all'art. 38 del presente decreto.
  Detto  importo  sara'  erogato  in  ragione  di  lire 1.000.000.000
nell'anno   finanziario   1966  e  di  lire  5.500.000.000  nell'anno
finanziario 1967.