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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-11-1966

Art. 37


Il Mediocredito centrale ha facoltà di emettere, al sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.
Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle Borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesso dagli Istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.