DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-11-1966
                              Art. 36.

  La  durata  delle  operazioni compiute dal Mediocredito centrale ai
sensi del presente decreto puo' estendersi fino a 10 anni.