DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 31-12-1966
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33.

  ((I   finanziamenti   a   favore  delle  medie  e  piccole  imprese
industriali  danneggiate,  previsti  dal  presente  decreto,  possono
essere  concessi  anche  per  la  formazione  di scorte necessarie in
relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura
della produzione, nonche' per l'acquisto di immobili gia' esistenti e
il loro adattamento ad uso industriale)).