DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-11-1966
                              Art. 29.

  Le  dotazioni  finanziarie  del  Fondo  centrale  di  garanzia sono
costituite:
    a)  dalle  somme  che gli Istituti ed aziende di credito dovranno
versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che
gli  Istituti  ed  aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare
una  volta  tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario
dei  finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'art.
28 del presente decreto;
    b)  da  un  contributo  dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno
finanziario 1968.