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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1973
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Art. 16


Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.
((11))

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni.
Alla concessione e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.
La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purché la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.
Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n 36 ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) che "le sovvenzioni previste dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, sono elevate rispettivamente da lire 400 mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione".