DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 25-3-1973
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.

  Per  sopperire  alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai
fabbricati  rurali  danneggiati,  possono concedersi sovvenzioni sino
all'ammontare  di  lire  400.000,  elevabili  a  lire  500.000  per i
coltivatori  diretti,  anche  se  associati  in cooperative, e per le
cooperative di conduzione agricola. ((11))
  Qualora  i  terreni,  in  tutto  o  in  parte  sommersi  o comunque
alluvionati  o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti
in  affitto,  a  colonia,  a  mezzadria  o in base ad altro contratto
agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo
comma    nel    termine    fissato    dall'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura,  il  conduttore, colono o mezzadro puo' sostituirsi
al  proprietario  ai  sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice
civile.  In tal caso la sovvenzione puo' essere concessa direttamente
al   conduttore,  colono  o  mezzadro,  sempre  che  questi  provveda
all'esecuzione delle riparazioni.
  Alla  concessione  e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi
contestualmente,  provvede  l'ispettore provinciale dell'agricoltura,
in base alla valutazione dei danni.
  La sovvenzione puo' essere concessa anche per le case di proprieta'
di  coltivatori  diretti  nei centri abitati, purche' la famiglia del
coltivatore  vi  risieda  stabilmente  e  non abbia altri alloggi nel
fondo.
  Nel  caso  di  concessione  del  contributo  di cui all'articolo 1,
lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui
agli  articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione
e' dedotto dal contributo medesimo.
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L.  22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L. 23 marzo 1973, n 36 ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1)
che  "le  sovvenzioni  previste  dal  primo  comma  dell'art.  16 del
decreto-legge   18   novembre   1966,   n.   976,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per sopperire
alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali
danneggiati, sono elevate rispettivamente da lire 400 mila a lire 800
mila e da lire 500 mila a lire 1 milione".