DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 25-3-1973
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.

  A  favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di
conduzione  agricola  e  di  conduzione  associata i cui terreni, per
essere  stati  in  tutto  o  in parte sommersi dalle acque o comunque
alluvionati  o  per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto
la  perdita  totale  o  parziale delle anticipazioni colturali, quali
lavorazioni,   concimazioni,  semine  ed  altro,  possono  concedersi
sovvenzioni  fino  alla  misura  massima  di  60.000 lire per ettaro.
((11))
  In  caso  di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione
aziendale  la  sovvenzione  di  cui  al  precedente comma puo' essere
accordata  separatamente  a  concedenti,  mezzadri, coloni parziali o
compartecipanti  per  la  quota  di  rispettiva  spettanza secondo la
legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto.
  La   sovvenzione   sara'   determinata  dall'ispettore  provinciale
dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni
colturali perdute.
  La  concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate
contestualmente.
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L.  22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L.  23  marzo 1973, n 36 ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che
"Il  limite  massimo  della  sovvenzione  prevista  dal  primo  comma
dell'articolo   14  del  decreto-legge  18  novembre  1966,  n.  976,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142,
e'  elevato,  limitatamente  alle  zone  di applicazione del presente
decreto, a lire 90 mila per ettaro".