DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 31-12-1966
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Le   domande   per  la  concessione  dei  contributi  previsti  nel
precedente  articolo,  corredate  dal  computo  metricoestimativo dei
lavori,  debbono  essere  presentate,  in  esenzione  dal  bollo,  ai
competenti  Uffici  del  genio civile entro 180 giorni dalla data del
presente decreto.
  I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere
ai  proprietari  che ne facciano richiesta - e previo accertamento da
parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entita' del danno
subito  dall'immobile  -  anticipazioni  sulla  somma presumibilmente
dovuta  per  contributo,  in misura pari al 50% del contributo stesso
quando  l'importo  delle  spese di riparazione o ricostruzione superi
lire  2.500.000,  ed al 60% quando l'importo stesso ((non superi tale
somma)).