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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022

Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1965, n. 1179 (in G.U. 03/11/1965, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal:  4-11-1965
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Art. 5

((Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici, con gli Istituti indicati nell'articolo 4.
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro))
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