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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1354

Disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1965, n. 31 (in G.U. 20/02/1965, n.45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1965)
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Testo in vigore dal:  21-2-1965
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un miglioramento del trattamento assistenziale degli operai disoccupati appartenenti alle categorie dell'industria, edile e di quelle affini, particolarmente colpiti dall'andamento economico congiunturale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.))

Restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.