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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533

Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1954, n. 869 (in G.U. 29/09/1954, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
Testo in vigore dal:  25-11-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".