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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 (in G.U. 13/02/1952, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal:  13-7-1957
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.
Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla, ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della, ricostruzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827 per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo. (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 maggio 1954, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1334/1951 viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 aprile 1955, n. 279 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1334/1951, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è elevato a lire 2.024.000.000.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 giugno 1957, n. 450 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 2.000.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000."